Sottoscritto dal presidente della commissione Riccardo Nencini
(Italia Viva - Psi) e i capigruppo De Lucia (M5S), Saponara
(Lega),
Rampi (Pd), Cangini (FI), Sbrollini (Iv) e Laniece (Autonomie), il
ddl si propone l'obiettivo di tutelare i lavoratori dello spettacolo
e del settore creativo, valorizzandone il lavoro in maniera
omogenea.
E’ necessario “definire cosa si intende per artista, quale sia la
peculiarità del lavoro dell'artista e quali siano i tratti tipici
dei cosiddetti settori creativi – spiegano i firmatari del ddl
-. Ciò porrà le basi per un progetto di riforma del sistema di
tutela previdenziale e sociale in tale ambito, partendo da
riflessioni emerse nel dibattito nazionale ed europeo da oltre due
decenni, come dimostrano gli studi, le ricerche, le proposte di
risoluzione del Parlamento europeo e i programmi specifici di
intervento per il settore culturale e creativo dell'Unione europea”.
La mancata attuazione della legge n. 175 del 2017, sottolineano
i senatori della maggioranza, “richiede un nuovo intervento
legislativo che offra il perimetro giuridico entro cui restituire
certezze normative ad un settore particolarmente provato dalla
situazione emergenziale che si protrae da oltre un anno”.
L'articolo 1 elenca i principi costitutivi. Lo Stato “promuove e
sostiene la figura dell'artista, nella pluralità delle sue diverse
modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive
offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni
culturali; riconosce il ruolo sociale dell'artista, quale vettore
indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di
diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in
Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria
culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; riconosce
che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili
nell'esercizio delle professioni artistiche e rende effettive le
tutele per i lavoratori del settore; riconosce le specificità della
prestazione artistica, ancorché resa in un breve intervallo di
tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più
lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola
prestazione o alla successione di prestazioni analoghe; riconosce
l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno
titolo ore di lavoro effettivo nella carriera degli artisti e di cui
è necessario tener conto; riconosce le peculiarità del settore
creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i
prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere
materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o
creativi; promuove e sostiene le arti quali strumenti per preservare
e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della
società, quali forme universali di espressione e comunicazione;
riconosce il valore formativo ed educativo delle arti, anche per
favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;
promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle
arti, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 60 del
2017; riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
L’articolo 2 disciplina la figura professionale dell’artista.
Per
artista si definisce “qualsiasi persona che crea o dà espressione
creativa a, o ricrea, le opere d'arte, che considera la sua
creazione artistica come una parte essenziale della sua vita, che
contribuisce in tal modo allo sviluppo di arte e cultura,
indipendentemente dal fatto che sia vincolato da qualsiasi rapporto
di lavoro o associazione”. Per professione artistica si intende “una
prestazione lavorativa che si svolge nell'ambito delle attività di
spettacolo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro o
del contratto di lavoro”. Per attività di spettacolo si intende
“un'attività caratterizzata dalla compresenza di professionalità
artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non
riproducibile riguardanti: le attività teatrali; le attività
liriche, concertistiche, corali; le attività musicali popolari
contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le
attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo
di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; le
attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali
espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali
storici e le rievocazioni storiche”.
L’articolo 3 delinea il perimetro del settore creativo che comprende
“l'insieme delle attività riguardanti o connesse alle fasi di
creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena,
allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione,
divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che
includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e
creative”. Nel settore creativo sono ricomprese “le attività, anche
qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale,
imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione,
la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento
tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e
la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti,
beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente
dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle
tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale
e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione,
distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in
particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i
servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi,
l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline
comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative”.
L’articolo 4, al fine di garantire la trasparenza, la completezza,
l'affidabilità e la sicurezza, istituisce presso il Ministero della
Cultura uno “Sportello unico per lo spettacolo e il settore
creativo” destinato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti:
le diverse professioni artistiche, eventualmente catalogate in
appositi Registri che ne delineino i tratti peculiari, distinguendo
anche tra attività amatoriali e quelle dei professionisti; le
diverse professioni rientranti nei settori creativi, eventualmente
catalogate in appositi Registri; le condizioni di lavoro, mobilità,
disoccupazione, salute, ricostruzione di carriera e pensione degli
artisti e dei lavoratori dello spettacolo e del settore creative; le
procedure per l'organizzazione degli eventi di spettacolo e il
relativo svolgimento, in Italia e all'estero; i datori di lavoro o i
prestatori di servizi che ingaggiano gli artisti”. Le modalità di
costituzione, di articolazione in Registri, di raccolta delle
informazioni e di tenuta dello Sportello unico sono definite con
decreto del Ministro della Cultura, previo parere della Conferenza
unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Lo Sportello unico, gestito dal Ministero della Cultura “con le
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è
alimentato dalle amministrazioni interessate, le quali collaborano
al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di buone
pratiche”.
L’articolo 5 istituisce presso il Ministero della Cultura un
Tavolo
di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore
creativo, con lo scopo di avviare un dialogo permanente per la
soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del
precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase
connessa alla pandemia da Covid-19. Diversi gli obiettivi del
Tavolo: l'elaborazione di proposte finalizzate a definire i
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore
creativo; l'analisi della condizione previdenziale e assicurativa
dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, al fine di
avanzare eventuali proposte di miglioramento o integrazione della
disciplina vigente; l'approfondimento sulle peculiarità della
prestazione artistica considerata la natura atipica dei metodi di
lavoro dell'artista; il monitoraggio e il riconoscimento delle nuove
professioni connesse al settore dello spettacolo, tra cui anche le
attività di insegnamento di arti e mestieri, da assoggettare
all'obbligo assicurativo con le modalità previste dall'articolo 3,
secondo comma, del decreto legislativo n. 708 del 1947, come
modificato dall'articolo 43 della legge n. 289 del 2002. Il Tavolo è
presieduto dal ministro della Cultura o da un suo delegato ed è
composto da rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative, nominati dal ministro stesso. Un decreto del MiC
determinerà le modalità di funzionamento, incluse le modalità di
espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti
del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o
gettoni di presenza comunque denominati. L'attuazione dell’articolo
5 non devono produrre “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”.
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